Ufficio federale di veterinaria UFV

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Produzione primaria della carne: detenzione, alimentazione e salute degli animali

Gli animali da reddito svizzeri devono avere a disposizione dello spazio vitale sufficiente ed essere tenuti in modo adeguato alla loro specie. Gli alimenti impiegati per la loro alimentazione devono essere controllati rigorosamente e devono essere rispettosi dell’animale e dell’ambiente. L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) è l’organo competente per il controllo e la sorveglianza della salute animale.

La legge federale sulla protezione degli animali prescrive che gli animali da reddito svizzeri devono disporre dello spazio vitale sufficiente ed essere tenuti in modo adeguato alla loro specie. Ad esempio, i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere tenuti legati e i bovini devono potersi muovere regolarmente all'aperto.

Gli agricoltori sono tenuti a eseguire controlli autonomi. Inoltre, controlli regolari assicurano il rispetto delle prescrizioni concernenti gli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali.

Specie animali ammesse per la produzione di derrate alimentari
L'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale stabilisce le specie animali ammesse per la produzione delle derrate alimentari. La lista comprende tutti gli animali da reddito come bovini, suini, ovini, caprini, cervidi, camelidi, equidi, conigli domestici, volatili da cortile ecc. nonché mammiferi terrestri e uccelli che vivono allo stato libero o in recinti, esclusi i cani, i gatti, le scimmie, i topi o i carnivori selvatici. Gli orsi in quanto onnivori sono invece ammessi. Sono anche ammessi i rettili d'allevamento, le rane, i pesci non velenosi, i crostacei e i molluschi (art. 2).

Per maggiori informazioni:

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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