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Sulla base della decisione 1/2008, la Svizzera esegue il controllo veterinario di confine su incarico dell'UE. Per quanto concerne gli aeroporti ammessi, si applicano le medesime condizioni e restrizioni valide per l'importazione in Svizzera.
Se l'importatore responsabile della partita ha il proprio domicilio nel territorio d'importazione secondo quanto sancito dall'art. 2, lettera x dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), deve essere effettuata la notificazione preventiva della partita nel sistema elettronico TRACES. In caso contrario, è possibile utilizzare la pagina 1 del DVCE compilata a mano.
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