Lotta alle epizoozie
In materia di lotta alle epizoozie, la legislazione disciplina l'obbligo di annunciare la malattia, le prime misure da attuare in caso di epizoozia accertata, le misure di sequestro, la disinfezione e il risarcimento per la perdita di animali.
Nell'Ordinanza sulle epizoozie e in numerose direttive tecniche, sono stabilite le disposizioni per combattere ogni malattia animale. I servizi veterinari cantonali sono responsabili dell'applicazione di tali disposizioni.
- L'obbligo di annunciare le epizoozie è il primo principio fondamentale della lotta alle epizoozie e si estende a tutte le persone che lavorano a contatto con animali. Oltre agli allevatori, anche i controllori delle carni, i consulenti e i veterinari hanno l'obbligo di annunciare qualsiasi malattia sospetta e se necessario di prendere le prime misure di lotta.
- Le prime misure consistono nello svolgere tutti gli esami necessari per accertare o meno il sospetto e nel mettere in atto tutte le misure per impedire la propagazione della malattia.
- Le misure di sequestro hanno lo scopo di impedire la propagazione delle epizoozie mediante limitazione del traffico degli animali e, se necessario, anche del traffico di persone e merci.
- Dopo aver sconfitto con successo l'epizoozia in un'azienda colpita, è necessario procedere alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e delle apparecchiature in modo da garantire che gli animali successivamente messi nelle stalle restino sani.
- Spesso necessaria l'uccisione degli animali contaminati reca spesso un danno economico all'allevatore che compromette la sua esistenza. L'indennità per le perdite subite ha lo scopo di limitare tali conseguenze negative.