Le disposizioni della polizia delle epizoozie in materia di traffico di animali e di prodotti di origine animale devono ridurre al minimo il rischio di epizoozie, non devono per quanto possibile ostacolare inutilmente il commercio internazionale né causare inutili discriminazioni.
Le disposizioni concernono il controllo del traffico di animali mediante contrassegno e registrazione degli animali. Esse disciplinano pure l'utilizzo del certificato d'accompagnamento che deve accompagnare ogni ungulato durante il suo trasporto. Inoltre, sono pure necessari misure e controlli se vengono raggruppati animali provenienti da luoghi diversi come mercati, esposizioni o estivazioni.
Viene pure disciplinato il commercio internazionale di prodotti di origine animale che rappresenta un potenziale pericolo di introdurre malattie animali in Svizzera. Sono considerati come tali i sottoprodotti (scarti), medicamenti, vaccini e miele.
Lo sperma e gli embrioni costituiscono una sfida supplementare nella prevenzione delle malattie. Le disposizioni vigenti e i controlli effettuati garantiscono un impiego sicuro di questi prodotti.