Ufficio federale di veterinaria UFV

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SPA per usi tecnici

Trovate su questa pagina i modelli dei certificati sanitari richiesti per l’importazione e il transito, nonché (se sono disponibili) gli elenchi dei Paesi di provenienza riconosciuti e delle aziende fornitrici autorizzate.

Queste informazioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link). 

Regolamentazione

Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi 2011"(cfr. link).

I prodotti destinati all'importazione devono essere stati fabbricati conformemente alle norme di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 8 del Regolamento (UE) n. 142/2011.

Paesi di provenienza riconosciuti

Ai sensi dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011, si applica quanto segue:
a) nel caso di sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di medicinali: Paesi elencati nel Regolamento (UE) n. 206/2010, allegato II, parte 1 (cfr. anche (UE) n. 144/2011), nel Regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1 e nel Regolamento (CE) n. 119/2009, allegato I, parte 1.
Si aggiungono i Paesi seguenti: Giappone, Filippine e Taiwan.
b) nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento, diversi dai medicinali: Paesi elencati nel Regolamento (UE) n. 206/2010, allegato II, parte 1, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche delle specie corrispondenti (cfr. anche (UE) n. 144/2011), nel Regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, nel Regolamento (CE) n. 119/2009, allegato 1, parte 1 oppure, nel caso di materiale ottenuto da pesci, nell'allegato II della decisione 2006/776/CE.

Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi

Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011. 
La decisione 2007/453/CE specifica la qualifica sanitaria di paesi terzi o delle loro regioni con riguardo alla BSE. La versione attuale di questa lista si trova al seguente link:

Modelli dei certificati sanitari da utilizzare

Il modello del certificato sanitario per l'importazione/il transito (allegato XV, capo 8) è contenuto nel Regolamento (UE) n. 142/2011:
"Per sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento o da utilizzare come campioni commerciali": da pag. 196

Requisiti aggiuntivi

Le partite importate con il certificato sanitario di cui al capo 8 sono soggette alla cosiddetta procedura di channelling:

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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