Queste informazioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link).
Regolamentazione
Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi" (cfr. link).
I sottoprodotti apicoli devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIII, capo IX e allegato XIV, capo II, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011 (cfr. link).
Nel caso di sottoprodotti apicoli diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura: devono essere stati sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore.
Nel caso della cera d'api non sotto forma di favi, destinata ad essere utilizzata nell'apicoltura: deve essere stata raffinata conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) n. 142/2011.
Nel caso della cera d'api non sotto forma di favi, destinata a fini diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento: deve essere stata raffinata o trasformata conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) n. 142/2011.
Paesi di provenienza riconosciuti
Ai sensi dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011, per i sottoprodotti apicoli destinati all'uso nell'apicoltura vale quanto segue: Paesi elencati nel Regolamento (UE) n. 206/2010, allegato II, parte 1 (cfr. anche (UE) 144/2011).
Si aggiungono i Paesi seguenti: Camerun
In conformità all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011, per la cera d'api destinata a usi diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento vale quanto segue: qualsiasi Paese.
Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi
Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011.