Queste informazioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link).
Possono essere importati senza restrizioni, conformemente all'allegato XIV, capo II, sezione 5, numero 1 del Regolamento (UE) n. 142/2011:
trofei di caccia e altre preparazioni di animali che sono stati sottoposti a un trattamento o che sono presentati in uno stato che non comporta rischi per la salute, purché siano ottenuti da
specie diverse da ungulati, uccelli e animali della classe biologica Insecta (insetti) o Arachnida (aracnidi), e
animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della comparsa di una malattia trasmissibile grave alla quale gli animali della specie in questione sono sensibili.
trofei di caccia e altre preparazioni di animali ottenuti da ungulati o uccelli che sono stati sottoposti a un trattamento tassidermista completo
uccelli o ungulati montati o parti montate di tali animali
preparazioni anatomiche (ad esempio la plastinazione)
animali della classe biologica Insecta o Arachnida che sono stati sottoposti a un trattamento (ad esempio l'essicazione)
Regolamentazione
Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi" (cfr. link).
I trofei di caccia e le preparazioni di animali devono essere conformi alle norme di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 5 del Regolamento (UE) n. 142/2011 (cfr. link).
Paesi di provenienza riconosciuti
In conformità all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011, vale quanto segue:
a) nel caso di trofei di caccia trattati e altre preparazioni di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, conformemente all'allegato XIV, capo II, sezione 5 del Regolamento (UE) n. 142/2011: qualsiasi Paese
b) nel caso di trofei di caccia e altri preparati di animali non trattati, costituiti da parti anatomiche intere, conformemente all'allegato XIV, capo II, sezione 5 del Regolamento (UE) n. 142/2011, vale quanto segue:
• trofei di caccia di volatili: Paesi elencati nel Regolamento (CE) n. 798/2008 allegato I, parte 1, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame.
Si aggiungono i Paesi seguenti: Groenlandia, Tunisia
• trofei di caccia di ungulati: Paesi elencati nel Regolamento (UE) n. 206/2010, allegato II, parte 1, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di ungulati, tendendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche (cfr. anche (UE) n. 144/2011).
Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi
Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011.