Ufficio federale di veterinaria UFV

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Collagene – gelatina – proteine idrolizzate

Su questa pagina sono riportati i modelli di certificati veterinari prescritti per l’importazione e il transito e (se disponibili) gli elenchi dei Paesi di provenienza riconosciuti e delle aziende fornitrici autorizzate.

Queste informazioni si applicano salvo divieti d'importazione, restrizioni temporanee e condizioni particolari in vigore il giorno dell'importazione (v. link).

Regolamentazioni

Per informazioni sulla procedura di autorizzazione e di importazione e per il modulo di domanda si rinvia alla pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) da Paesi terzi" (v. link).

La gelatina o il collagene usati per la produzione di prodotti farmaceutici possono essere importati come "derrate alimentari" (v. pagina sottostante corrispondente) oppure, secondo tali disposizioni, come "prodotti tecnici". Le disposizioni veterinarie sull'importazione non si applicano alle capsule di gelatina destinate al consumatore finale. In ogni caso, i produttori sono responsabili del fatto che siano osservate anche le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici, in particolare della farmacopea.

La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere state prodotte conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato X, capitolo II, sezione 5, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link).

Il collagene deve essere stato prodotto conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato X, capitolo II, sezione 8, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link).

La gelatina fotografica deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato XIV, capitolo II, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011.

Paesi di provenienza riconosciuti

Secondo l'allegato XIV, capitolo I, sezione 1, tabella 1, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue:
a) i Paesi da cui è autorizzato importare in Svizzera il collagene, la gelatina e le proteine idrolizzate sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 206/2010 (v. anche (UE) 144/2011).
Anche: Repubblica di Corea, Malaysia, Pakistan, Taiwan.
b) Per la gelatina e le proteine idrolizzate di pesce: i Paesi autorizzati sono contenuti nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.
Secondo l'allegato XIV, capitolo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue: la gelatina fotografica può essere importata soltanto dalle aziende di provenienza autorizzate negli Stati Uniti e nel Giappone di cui all'allegato XIV, capitolo 2, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011. 

Aziende fornitrici autorizzate di Paesi terzi

Gli elenchi delle aziende di Paesi terzi devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specificazioni tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito internet. L'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza autorizzato è responsabile del fatto che vengano ammesse all'esportazione soltanto le merci provenienti da aziende rispondenti alle disposizioni del regolamento (CE) 1069/2009 e del regolamento (UE) 142/2011.
La gelatina fotografica può essere importata soltanto dalle aziende di provenienza autorizzate negli Stati Uniti e nel Giappone di cui all'allegato XIV, capitolo 2, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011.
La decisione 2007/453/CE specifica la qualifica sanitaria di paesi terzi o delle loro regioni con riguardo alla BSE. La versione attuale di questa lista si trova al seguente link:

Modelli di certificati veterinari da applicare

I modelli di certificati veterinari prescritti per l'importazione e il transito (allegato XV, capitoli 11, 12, 19) sono riportati nel regolamento (UE) 142/2011:
  • "Per gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi": da pagina 214.
  • "Per proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi": da pagina 218.
  • "Per gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica": da pagina 242.

Condizioni supplementari

Le partite accompagnate dal certificato veterinario di cui al capitolo 19 sono sottoposte alla cosiddetta procedura di channelling:

Certificato veterinario per l'importazione di proteine animali trasformate (utilizzate) per mangimi conformemente al regolamento (CE) 1069/2009 dalla Nuova Zelanda.

Tipo:  PDF
certificato veterinario Nuova Zelanda sottoprodotti di origine animale
certificato veterinario Nuova Zelanda sottoprodotti di origine animale
Ultima modifica: 19.11.2009 | Grandezza: 92 kb | Tipo: PDF

Disposizioni particolari
  • Il capoverso 4 del certificato veterinario deve essere citato soltanto per i prodotti di ruminanti.
  • Occorre osservare possibili condizioni particolari contenute nell'allegato V della decisione 97/132/CE.

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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