Queste informazioni si applicano salvo divieti d'importazione, restrizioni temporanee e condizioni particolari in vigore il giorno dell'importazione (v. link).
Regolamentazioni
Per informazioni sulla procedura di autorizzazione e di importazione e per il modulo di domanda si rinvia alla pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) da Paesi terzi" (v. link).
La gelatina o il collagene usati per la produzione di prodotti farmaceutici possono essere importati come "derrate alimentari" (v. pagina sottostante corrispondente) oppure, secondo tali disposizioni, come "prodotti tecnici". Le disposizioni veterinarie sull'importazione non si applicano alle capsule di gelatina destinate al consumatore finale. In ogni caso, i produttori sono responsabili del fatto che siano osservate anche le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici, in particolare della farmacopea.
La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere state prodotte conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato X, capitolo II, sezione 5, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link).
Il collagene deve essere stato prodotto conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato X, capitolo II, sezione 8, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link).
La gelatina fotografica deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato XIV, capitolo II, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011.
Paesi di provenienza riconosciuti
Secondo l'allegato XIV, capitolo I, sezione 1, tabella 1, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue:
a) i Paesi da cui è autorizzato importare in Svizzera il collagene, la gelatina e le proteine idrolizzate sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 206/2010 (v. anche (UE) 144/2011).
Anche: Repubblica di Corea, Malaysia, Pakistan, Taiwan.
b) Per la gelatina e le proteine idrolizzate di pesce: i Paesi autorizzati sono contenuti nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.
Secondo l'allegato XIV, capitolo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue: la gelatina fotografica può essere importata soltanto dalle aziende di provenienza autorizzate negli Stati Uniti e nel Giappone di cui all'allegato XIV, capitolo 2, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011.
Aziende fornitrici autorizzate di Paesi terzi
Gli elenchi delle aziende di Paesi terzi devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specificazioni tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito internet. L'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza autorizzato è responsabile del fatto che vengano ammesse all'esportazione soltanto le merci provenienti da aziende rispondenti alle disposizioni del regolamento (CE) 1069/2009 e del regolamento (UE) 142/2011.
La gelatina fotografica può essere importata soltanto dalle aziende di provenienza autorizzate negli Stati Uniti e nel Giappone di cui all'allegato XIV, capitolo 2, sezione 11, del regolamento (UE) 142/2011.