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Le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione e il transito in Svizzera di api (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) da Paesi terzi.
ATTENZIONE: l'importazione di api e bombi provenienti da Paesi terzi comporta sempre il rischio di introdurre parassiti e agenti patogeni. Pertanto, si sconsiglia vivamente di importare api e bombi dai seguenti Paesi: Australia, Botswana, Cina, Etiopia, Kenya, Namibia, Swaziland, Sudafrica e Zimbabwe.
Da Paesi terzi possono essere importate soltanto api regine con 20 api nutrici al massimo. Un'importazione deve essere notificata all'Ufficio del veterinario cantonale 7 giorni prima dell'arrivo degli animali. Le api devono essere prese in consegna dall'ispettore degli apiari competente, il quale, in una stanza chiusa ermeticamente e ben illuminata, deve introdurre le api regine in nuovi contenitori insieme ad api nutrici locali. Per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), comprese le sue uova e/o le sue larve, e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal Paese terzo di provenienza devono essere congelati per almeno 12 ore, al fine di distruggere tutti gli stadi di vita, e immediatamente inviati al laboratorio nazionale di riferimento (Istituto Galli-Valerio). Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto. Fino alla fine degli esami le api regine rimangono in quarantena. In caso di risultato negativo (nessun indizio di Aethina tumida o dell'acaro Tropilaelaps) possono essere trasferite nelle colonie locali. Il detentore deve controllare regolarmente le api nel luogo di destinazione. I sintomi di malattia eventualmente osservati devono essere segnalati immediatamente all'ispettore degli apiari, che prende le misure necessarie.
I costi per la quarantena e gli esami di laboratorio sono addebitati all'importatore.
(Dopo l'importazione di bombi, la procedura da seguire è quella descritta all'articolo 13 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 206/2010, che trovate di seguito).
Le api e i bombi possono essere introdotti soltanto da Paesi di provenienza elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento n. 206/2010 (versione sottostante) e in cui la peste americana, il piccolo scarabeo degli alveari (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps sono soggetti a notifica obbligatoria.
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