Ufficio federale di veterinaria UFV

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Animali d’acquacoltura

Le condizioni veterinarie per importare e transitare in Svizzera animali d’acquacoltura da paesi terzi.

Sono applicabili salvo
in vigore al momento dell'importazione.

Sono considerati animali d'acquacoltura i pesci vivi, i crostacei e i molluschi acquatici (incluse le cozze) in qualsiasi stadio del loro sviluppo (inclusi gameti, uova, sperma), compresi quelli di origine selvatica se destinati a un'azienda d'acquacoltura (al senso delle presente condizioni = ogni forma di d'immersione diversa dell'introduzione diretta in acque libere).
Le condizioni per
sono applicabili per importare non più di 5 pesci e molluschi ornamentali considerati come tali, le disposizioni rappresentati alla pagina
Attenzione:
l'importazione di pesci e gamberi d'acqua dolce che figurano nell'allegato 3 dell'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca è vietata, c.f. Diritto in materia di pesca, veda anche sotto. 

Regolamentazione - autorizzazione

Si prega di leggere con attenzione tutti i seguenti documenti - per evitare problemi al confine:
Tipo:  PDF
Principi generali per l’importazione da paesi terzi (versione 01 01 2008)
Ultima modifica: 14.01.2008 | Grandezza: 36 kb | Tipo: PDF

Tipo:  PDF
Importare e transitare animali vivi da paesi terzi
Ultima modifica: 01.07.2008 | Grandezza: 38 kb | Tipo: PDF

Condizioni integrative specifiche per l'importazione da paesi terzi:
Tipo:  PDF
Importare animali d’acquacoltura da paesi terzi
Ultima modifica: 25.06.2007 | Grandezza: 30 kb | Tipo: PDF

Esigenze dettagliate, paesi di provenienza autorizzati e modelli dei certificati da utilizzare

[leggete con attenzione le condizioni sanitarie valide nel caso particolare secondo il determinato paese di provenienza e l'uso previsto (ad es. allevamento, ripopolamento o trasformazione primo del consumo), esigenze del diritto sulla pesca veda sopra]:

I. Per pesci vivi (incl. loro uova e gamete)

II. Per molluschi (acquatici) (incl. loro uova e gameti) destinati all'accrescimento, all'ingrasso alla reimmersione nelle acque o alla trasformazione prima del consumo

III. Per crostacei (acquatici) vivi / prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati al consumo umano diretto

I paesi di provenienza devono possedere un piano di sorveglianza dei residui approvato secondo la Decisione 2011/163/UE.
Si applicano le condizioni per l'importazione di prodotti della pesca come derrate alimentari
Volete anche rispettare le disposizioni del diritto in materia di pesca per i gamberi d'acqua dolce (veda sopra).

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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