Carni di ungulati e di equidi, selvaggina inclusa
Modelli dei certificati veterinari richiesti per importare e transitare carni fresche di solipedi e di animali ad unghia fessa - Elenchi dei paesi terzi, loro territori e parti di paesi terzi autorizzati - Fornitori riconosciuti.
I seguenti elenchi, modelli di certificato e condizioni sono applicabili salvo divieti / restrizioni provvisorie / condizioni speciali in vigore:
Importazioni e transito da paesi terzi
Definizione «Carni fresche»
Per carni fresche si intendono carni che ai fini della conservazione sono state esclusivamente refrigerate o congelate; rientrano fra queste anche le carni confezionate sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le carni con ossa, le frattaglie o le carni macinate sono autorizzate o vietate a seconda della provenienza e della specie animale. Le condizioni particolari e altre garanzie supplementari, come la durata di maturazione necessaria, gli esami di laboratorio ecc., sono riportate nell'elenco dei Paesi terzi e nei modelli di certificati veterinari.
Elenchi di paesi terzi, loro territori o parti di paesi terzi autorizzati a introdurre carni fresche
L'attuale elenco dei paesi terzi, loro territori o parti di paesi terzi da cui sono autorizzati i transiti e le importazioni è disponibile all'allegato II, parte 1 del
I paesi di provenienza degli animali da cui proviene la carne devono inoltre disporre di piani approvati di sorveglianza dei residui conformemente alla decisione 211/163/UE
Modelli di certificati veterinari
Ogni partita deve essere accompagnata dal rispettivo certificato veterinario. I modelli di certificati veterinari sono riportati all'allegato II, parte 2 del Regolamento (UE) 206/2010 (versione consolidata)
BOV: modello di certificato veterinario per carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici, bufali, bisonti e loro incroci *.
Nelle spiegazioni relative alla casella I.15 la seconda frase deve essere sostituita con la seguente: "In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE".
OVI: modello di certificato veterinario per carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus) *.
- POR: modello di certificato veterinario per carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (Sus scrofa) *.
- EQU: modello di certificato veterinario per carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) *.
- RUF: modello di certificato per carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di artiodattili selvatici (escluse le specie animali che rientrano in uno dei modelli BOV, OVI, POR, RUW, SUF o SUW), che dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi sono stati tenuti o allevati in aziende agricole come animali da reddito e separati dagli animali ad unghia fessa selvatici *.
Devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie. - RUW: modello di certificato veterinario per carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di artiodattili selvatici (escluse le specie animali che rientrano in uno dei modelli BOV, OVI, RUF, SUF o SUW).
Questo modello di certificato veterinario sarebbe applicabile anche alle carni di rinoceronti e di elefanti selvatici.
Devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie. - SUF: modello di certificato veterinario per carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici tenuti come selvaggina da reddito delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi *.
Devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie. - SUW: modello di certificato veterinario per carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali selvatici delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.
Devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie. EQW: modello di certificato veterinario per carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra).
Devono essere rispettate anche le disposizioni in materia di conservazione delle specie.
* dal 26 marzo 2013 devono essere aggiunti nuovi attestati di benessere animale. Per maggiori informazioni e i periodi transitori:
La decisione 2007/453/CE specifica la qualifica sanitaria di paesi terzi o delle loro regioni con riguardo alla BSE. La versione attuale di questa lista si trova al seguente link:
Fornitori (aziende, stabilimenti) riconosciuti nei paesi terzi
Certificato veterinario per l'importazione dalla Nuova Zelanda di carni fresche di ruminanti e cavalli
Condizioni aggiuntive:
- Il punto 5 del certificato veterinario deve essere compilato soltanto per i prodotti derivati
da ruminanti.
- La carne macinata deve essere congelata e deve derivare unicamente da bovini, ovini e
caprini.
Certificato veterinario per l'importazione dalla Nuova Zelanda di carni di selvaggina d'allevamento di ruminanti e di altri mammiferi terrestri
Certificato veterinario per l'importazione dalla Nuova Zelanda di carni di selvaggina selvatica di ruminanti, conigli, carne fresca di suini, escluse le frattaglie
Condizioni aggiuntive:
- Per via aerea o scuoiata ed eviscerata
Importazione di carni bovine trattate con ormoni
Certificato veterinario per carni bovine trattate con ormoni (secondo la decisione UE 206/2010 aggiornata):
Valido dal 1° luglio 2010, strettamente necessario a partire dal 31 maggio 2011 (giorno dell'importazione)
Differenze:
Il certificato per importare carni bovine trattate con ormoni si differenzia dal certificato normale nel punto II.1.5 che è completamente cancellato o manca del tutto risp. "does not apply".
Nel punto II.1.7 che ha una frase supplementare : Article 11(2)(b) of Directive 96/22/EC does not apply for meat of the bovine species.
Condizioni per l'importazione
La carne degli animali trattati con ormoni può essere importata solo se essa è carne della tariffa 0201.2091 e 0201.3091 come anche 0202.2091 e 0202.3091 (dal 1° primo maggio 2009 anche non dissossata); e
all'arrivo delle partite, la dichiarazione deve essere apposta sull'imballaggio della carne conformemente agli articoli 3 e 5 dell' ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr).