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Le pagine che illustrano le condizioni d'importazione speciali applicabili a tali prodotti rinviano alla procedura di canalizzazione (o al cosiddetto channelling).
Autorizzazione e procedura
Per poter ricevere tali partite, l'azienda di destinazione deve disporre di un'autorizzazione supplementare (l'autorizzazione quale azienda d'importazione non è sufficiente). Questa autorizzazione deve essere richiesta all'autorità cantonale competente.
Le aziende di destinazione autorizzate si distinguono dalle altre aziende per l'annotazione «CHAN» nell'elenco «Imprese svizzere - sottoprodotti di origine animale» pubblicato sul sito internet dell'UFV e aggiornato di volta in volta:
Le aziende di destinazione sono tenute a comunicare all'autorità cantonale competente la ricezione della partita sottoposta a tale procedura entro tre giorni lavorativi dal suo rilascio da parte del posto d'ispezione frontaliero.
Queste disposizioni si basano sull'articolo 5a e sull'allegato 3 dell'ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106) nonché sugli articoli 8 e 9 dell'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); cfr. i link.
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