Ufficio federale di veterinaria UFV

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Channelling

Determinati sottoprodotti animali provenienti da Paesi terzi che sono potenzialmente più pericolosi di altri possono essere trasportati dal posto d'ispezione frontaliero (svizzero o di un Paese dell'UE) all'azienda di destinazione soltanto se soddisfano oneri particolari.

Le pagine che illustrano le condizioni d'importazione speciali applicabili a tali prodotti rinviano alla procedura di canalizzazione (o al cosiddetto channelling).

Autorizzazione e procedura

Per poter ricevere tali partite, l'azienda di destinazione deve disporre di un'autorizzazione supplementare (l'autorizzazione quale azienda d'importazione non è sufficiente). Questa autorizzazione deve essere richiesta all'autorità cantonale competente.

Le aziende di destinazione autorizzate si distinguono dalle altre aziende per l'annotazione «CHAN» nell'elenco «Imprese svizzere - sottoprodotti di origine animale» pubblicato sul sito internet dell'UFV e aggiornato di volta in volta:

L'elenco può essere consultato dagli agenti dei posti d'ispezione svizzeri ed europei. Le partite sottoposte alla procedura di canalizzazione (channelling) saranno rilasciate soltanto se l'azienda è riportata nel suddetto elenco. Rammentiamo che può trascorrere un certo periodo di tempo fra l'inoltro della domanda di autorizzazione e la pubblicazione dell'azienda nell'elenco.

Le aziende di destinazione sono tenute a comunicare all'autorità cantonale competente la ricezione della partita sottoposta a tale procedura entro tre giorni lavorativi dal suo rilascio da parte del posto d'ispezione frontaliero.

Queste disposizioni si basano sull'articolo 5a e sull'allegato 3 dell'ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106) nonché sugli articoli 8 e 9 dell'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); cfr. i link.


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