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Ruminanti (camelidi inclusi), sperma e embrioni in provenienza di zone dell'UE che sottostanno a restrizioni per quanto riguarda la febbre catarrale ovina (malattia di blue tongue) possono essere imporati in Svizzera alle condizioni speciali indicate su questa pagina (vale in analogia per esportare da Svizzera)
Le condizioni standard per importare animali di una definita spezie si trovano alla pagina > temi > importazione e transito > animali vivi > animali vivi dall'UE.
Per quanto riguarda la malattia di blue tongue le esigenze addizionali per importare in Svizzera sono le stesse che valgono per i scambi intracomunitari. Dal 1 novembre 2007 sono disciplinate dal Regolamento (CE) 1266/2007. Gli scambi che includono un passagio del confine sono per principio non considerati "movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni" ai senzi dell'articolo 7 paragrafo 1.Trovate le disposizioni applicabili e le zone sotto restrizione a destra, c.f. “informazioni addizionali”.
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